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l’installazione di telecamere di videosorveglianza in luoghi, aperti o chiusi, frequentati dal pubblico (ossia strade, piazze, centri commerciali, negozi, , uffici, aziende…) è disciplinata da normative, regolamenti e provvedimenti (sanzioni).
Infatti la raccolta, la registrazione, la conservazione e l’utilizzo di immagini configura un trattamento di dati personali (art.4 comma 1 lett. b del codice) ed è considerato tale qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante a riferimento a qualsiasi altra informazione.
A partire dal 29 gennaio 2020, l’EDPB ( Comitato Europeo per la Protezione dei Dati) ha adottato le nuove linee guida n. 3/2019 in materia di trattamento di dati personali mediante impianti di videosorveglianza.
Per questo motivo diventa necessario per i titolari del trattamento garantire l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate in grado di garantire la liceità dei trattamenti nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation).
La disciplina attuale italiana per quanto riguarda la videosorveglianza fa riferimento al Provvedimento del Garante della Privacy del 2010.
Interessa principalmente due aspetti:
Le linee guida indicano in quali casi le regole riferite al trattamento dei dati previste dal GDPR non trovano applicazione:
Quando si parla di installazione di impianti di videosorveglianza nei condomini, bisogna distinguere se le riprese riguardano le parti comuni del condominio (es. il portone di ingresso, l’androne, il pianerottolo, il garage, il cortile, il giardino), oppure nelle aree private dell’ edificio ( es. gli ingressi delle singole abitazioni e i balconi, ecc).
Nel il primo caso delle riprese delle parti comuni, l’installazione delle telecamere va sempre approvata con il quorum dall’assemblea condominiale. Inoltre, secondo quanto stabilito dal Garante della Privacy nel suo Provvedimento del 2010, ogni impianto di videosorveglianza deve avere come unico obiettivo la tutela di beni e persone ( riforma del condominio 2012)
Reintra l’obbligo, a carico dell’ Amministratore di segnalare le telecamere con appositi cartelli,. Le registrazioni possono essere conservate per un periodo non superiore alle 24/48 ore, anche in questo caso il responsabile del trattamento è l’Amministratore.
Per le telecamere di videosorveglianza nelle aree private del condominio, decide il privato senza la necessità di avere la delibera dell’assemblea condominiale, con la sola finalità di sorvegliare la propria abitazione.
Il proprietario non ha l’obbligo di segnalare la presenza del sistema di videosorveglianza con apposito cartello, ma deve comunque rispettare le regole indicate dal Garante della Privacy. Al privato sono vietate le riprese di tutte le aree comuni del condominio.
E’ il provvedimento del Garante della Privacy del 2010 che regolamenta e disciplina l’installazione della videosorveglianza nei negozi, in particolare l’area di inquadratura delle telecamere ( solo nelle zone di pertinenza) e l’informativa attraverso il cartello di segnalazione posto in maniera ben visibile all’ingresso del negozio o dell’attività commerciale.
Il proprietario del negozio come datore di lavoro deve rispettare lo Statuto dei Lavoratori, (art. 4 della Legge n. 300/1970 riformato dall’art. 23 del Decreto Legislativo del 14 settembre 2015 n. 151), in quanto i dispositivi di videocontrollo installati rispondano solo a esigenze organizzative/produttive, a esigenze legate alla sicurezza sul lavoro oppure alla tutela del patrimonio esistente all’interno del negozio stesso.
Nella valutazione di un impianto di videosorveglianza per la propria casa, ufficio, azienda o condominio è essenziale definire dettagli importanti, come le caratteristiche dell’immobile da proteggere per progettare l’impianto più idoneo .
Automazione & Sicurezza segue un iter di lavorazione che va dalla consulenza e analisi di fatto, alla stesura del progetto del vostro impianto, e predisponendo la documentazione necessaria per ottenere le detrazioni fiscali, ove previsto.