Quando parliamo di impianto elettrico, dobbiamo specificare se si tratta di impianti realizzati prima della legge 46/90 oppure di impianti realizzati dopo la 46/90 ma prima del D.M. 37/08 oppure di impianti realizzati dopo il D.M. 37/08.
La legge 186/1968, prima del 1990, non prevedeva l’ obbligo di progetto, ma stabiliva che gli impianti dovessero essere realizzati a regola d’arte ( norme CEI ). Per questi impianti elettrici, non c’è una dichiarazione di conformità, ma schemi e planimetrie.
Impianti elettrici soggetti alla vecchia legge 46/90
La legge del 5 marzo 1990 n.46 (riguardava impianti realizzati dal 13 marzo 1990 al 26 marzo 2008) , è stata la prima legge che sanciva l’obbligo di possesso di requisiti tecnico-professionali per tutti coloro che a titolo professionale maneggiavano impianti elettrici. Emanata per regolamentare la sicurezza degli impianti elettrici, radiotelevisivi ed elettronici in genere, di riscaldamento e di climatizzazione, idrosanitari e idrici ecc.
La legge 46/90 disponeva anche l’ obbligo del progetto per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti, fosse di esclusiva competenza di professionisti iscritti in albi professionali. Prima, chiunque, anche senza specifica esperienza, poteva intraprendere l’attività di installatore o di manutentore di impianti.
Inoltre stabiliva il diritto del committente (e l’obbligo dell’installatore artigiano o impresa) ad una dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme, per utenze condominiali con potenza maggiore di 6 Kw; immobili ad uso produttivo con superficie maggiore di 200 mq; immobili residenziali con superficie maggiore di 200 mq etc.
Impianto realizzato dopo il D.M. 37/08
Il Decreto Ministeriale 37/2008: abroga la Legge 46/90, rendendo il
progetto obbligatorio e introducendo la
Dichiarazione di Rispondenza (DIRI), per gli impianti dove la
Dichiarazione di Conformità ( rilasciata dall’impresa abilitata) non sia reperibile, perchè
realizzati prima dell’entrata in vigore del DM 37/08.
Il rilascio della Dichiarazione di Rispondenza viene rilasciata quando:
- quando non sia stata prodotta, o non sia reperibile, la Dichiarazione di Conformità, per gli impianti realizzati nel periodo compreso tra il 13 marzo 1990 ed il 26 marzo 2008;
- quando, per impianti realizzati nel periodo compreso tra 13 marzo 1990 ed il 26 marzo 2008, la Dichiarazione di Conformità non sia stata rilasciata, oppure sia stata rilasciata ma priva di almeno uno dei requisiti essenziali a suo tempo previsti dalla legge;
- per l’attivazione di una nuova fornitura di energia elettrica o per una richiesta di aumento di potenza della fornitura di energia elettrica per gli impianti (sprovvisti di Dichiarazione di conformità) realizzati nella fascia temporale compresa tra il 13 marzo 1990 ed il 26 marzo 2008 (art.8 comma 3 DM37/2008)
A differenza della DiCo, la dichiarazione di rispondenza non è redatta dall’esecutore dell’impianto, ma è rilasciata da un professionista il quale, a posteriori, “certifica” la rispondenza dell’impianto alla regola dell’arte.
La DIRI riguarda i soli impianti realizzati tra la data dell’entrata in vigore del D.P.R. 447/91 (e contestuale nascita della Dichiarazione di Conformità) ed il 27/03/2008 (data dell’entrata in vigore del D.M. 37/08 con l’introduzione della Dichiarazione di Rispondenza).
Il nuovo decreto 37/08, introduce dei documenti obbligatori da allegare alla dichiarazione di conformità degli impianti, rilasciati a lavoro ultimato dall’installatore, come il progetto dell’impianto e la relazione con l’elenco dei materiali utilizzati.
La DiCo garantisce al committente, che l’impresa installatrice ha realizzato l’impianto elettrico seguendo le norme tecniche, con materiali consoni, come da indicazioni del progetto e dichiara di aver verificato la sicurezza e la funzionalità dell’ impianto.
Il DM 37/08 si applica a tutti gli impianti in tutti gli edifici, a prescindere dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze, a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’Ente distributore.
In particolare:
- Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere
- Impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere
- Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali
- Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie
- Impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali
- Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili
- Impianti di protezione antincendio
